Mercoledì 5 novembre 2025, a Roma, presso il Teatro Golden, si è tenuto il Forum di Fondoprofessioni dal titolo “La formazione continua si confronta”. Particolare spazio è stato dedicato al dibattito sul tema della certificazione delle competenze. Per parlare di questo argomento abbiamo intervistato Marco Ruffino, esperto di processi di apprendimento, il quale è intervenuto nel corso dei lavori del Forum.
Referenziazione dei risultati formativi all’Atlante del Lavoro, individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti, introduzione del Decreto MLPS del 09/07/2024 e nuovi percorsi da intraprendere, quello descritto da Ruffino è un quadro a luci e ombre, ma che offre una riflessione sulla necessità di dare leggibilità e valore alle competenze acquisite dalle persone.
Dott. Ruffino, cosa ne pensa della progettazione formativa e della referenziazione dei risultati di apprendimento attraverso l’utilizzo dell’Atlante del Lavoro?
Due rischi sempre presenti nel sistema formativo sono i) la scarsa leggibilità, al di fuori dello specifico contesto di azione, di quanto oggetto di trasmissione e, al limite, ii) la possibile autoreferenzialità dell’offerta. Se ci si pone tanto nella logica dei diritti, quanto del valore, rispetto al mercato del lavoro, degli apprendimenti veicolati dalla formazione continua, vi è dunque una forte esigenza di trasparenza. Ovvero di rendere leggibile a tutti gli attori del sistema i contenuti di conoscenza appresi e la loro potenziale spendibilità. E’ in questa prospettiva di valore che va visto il ricorso all’Atlante del Lavoro, risorsa per la riconduzione (non meccanicistica o doveristica) delle singole “formazioni” ad un quadro unitario, neutro ed istituzionalmente condiviso di rappresentazione organizzativa (processi, aree di attività, risultati attesi) del lavoro. Al contempo, i contenuti descrittivi forniti da Atlante (si pensi, oltre a quanto ora richiamato, alle “Schede di Caso”) possono essere risorse per una migliore progettazione formativa. Perché tutto ciò sia utile, vanno ben compresi i limiti di questo esercizio. Da un lato, l’Atlante è necessariamente un “in progress”; dunque è ben possibile che in alcuni casi esso si riveli non pienamente rispondente alle esigenze della referenziazione. Dall’altro, per sua natura Atlante non guarda primariamente alle cosiddette soft skills, che richiedono quadri di referenziazione a differente natura. Infine, deve essere sempre ben chiaro che Atlante non è una articolazione di competenze: i risultati attesi che troviamo elle aree di attività esprimono performance a natura organizzativa; come tali non indicano le risorse cognitive (conoscenze, abilità) costituenti le competenze necessarie per raggiungerli. Scambiare i fini (performance) con i mezzi (competenze) non ci porta lontano.
Quali sono le opportunità della messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze nella formazione degli adulti?
Tutti noi possediamo, in diversa misura, conoscenze, schemi di azione e competenze di cui siamo spesso poco consapevoli, e che troviamo difficile rappresentare ad altri (in primis verso il mercato del lavoro). Si tratta del portato degli apprendimenti non formali e informali maturati (anche incidentalmente) nel corso della nostra vita. Tale patrimonio richiede, per divenire risorsa leggibile e di valore, di essere posto in trasparenza e, ove del caso, essere oggetto di validazione e certificazione. Leggibilità e riconoscimento di valore sono atti sociali, prima ancora che esercizi tecnico-metodologici o mere applicazioni normative. Le opportunità offerte dai servizi IVC sono tali solo ove gli stessi siano/divengano effettiva parte del sistema della formazione continua, in primis della bilateralità.
E quali sono, invece, gli svantaggi di questo sistema?
Vi sono almeno tre problemi o, almeno, punti di grande attenzione. Il primo l’abbiamo già implicitamente richiamato: il ricorso meramente burocratico e doveristico a IVC porta solo a costi non accompagnati da valore, provvedendo inoltre a rendere tali servizi non credibili, anche a futuro. Il secondo è la possibile declinazione dei servizi in ciò che chiamerei il “tutto certificatorio”, ovvero l’idea che il vero valore di tutto ciò risieda nella traduzione di ogni atto di apprendimento o parcella di sapere in un badge. Non è la collezione di (micro)certificati a fare rappresentazione di un patrimonio professionale. Anche qui si situa il consistente rischio di trasformazione dei mezzi in fini. Il terzo aspetto, di cui si parla forse meno, è ciò che Amartya Sen chiama la “capacitazione” degli individui. Senza un adeguato livello di capacità delle singole persone di ricostruire e leggere in potenziale valore, già per se stessi, le proprie storie di apprendimento (la propria biografia cognitiva), l’erogazione dei servizi facilmente diverrà un atto sterile, oltreché difficoltoso. Ciò richiama una riflessione sulle modalità di accesso e sulla qualificazione degli operatori impegnati.
Tutto questo che ricadute potrà avere sui Fondi interprofessionali, anche tenuto conto di quanto previsto dal Decreto M.L.P.S. del 09/07/24?
I fondi possono/devono (dovrebbero) essere un attore attivo, non limitandosi alla mera richiesta ai soggetti formativo di progettazione formativa “competence based” e di attivazione “per default” dei servizi IVC. Certificare competenze (ma già anche porle in trasparenza e validarle) implica ovviamente che le competenze stesse siano state definite e riconosciute come riferimento condiviso a monte dell’erogazione dei servizi. Se è improbabile (e non sempre opportuna) l’esistenza di repertori di “competenze standard” che possano utilmente intercettare la pluralità di obiettivi e contenuti di apprendimento propri della formazione continua, resta l’esigenza di costruzione condivisa di modi e forme di rappresentazione che rendano chiaro “cosa” si pone in trasparenza e, ancor più, si ritiene certificabile. E’ un tema non privo di dimensione politica…
Concludendo, cosa cambierebbe dei sistemi di IVC del nostro Paese?
I “diritti dell’apprendimento”, come definiti dalla legge 92/12 e dal successivo D.lgs 13/13, hanno una storia essenzialmente esogena: essi derivano più dalla “necessità” di allineamento dell’Italia ai riferimenti europei che da un effettivo dibattito nazionale. Ciò ha determinato un consistente scarto fra il divenire del dispositivo attuativo ed il quadro delle percezioni, dei significati e del concreto senso d’uso dei servizi IVC. Altrimenti detto, il corpus normativo non è ancora sorretto ed accompagnato da un adeguato e coerente sistema valoriale, guardando tanto agli attori istituzionali pubblici, quanto alle rappresentanze dell’impresa e del lavoro. A mio vedere, il punto chiave è la netta riduzione di questo scarto, quale condizione primaria per procedere verso una effettiva, non burocratica e non doveristica attuazione dei servizi. La debolezza del quadro ha a sua volta agito negativamente sulla produzione normativa a natura attuativa, che appare – se ci si dà ad una lettura cronologica dalle varie carte, incluso certo il Decreto 115/24 – debole, non sempre consequenziale ed a volte circonvoluta nel linguaggio. La ratio del “fare o far fare comunque”, se può essere letta positivamente sul piano delle intenzionalità, rischia però di condurre ad esiti problematici. Occorrerebbe dunque aprire “cantieri di lavoro” che diano centralità a tutti gli attori del (costituendo) sistema, nel cui ambito procedere ad una “chiarificazione dei fini e dei mezzi”. Fino a che la materia non diviene parte corrente del discorso politico, il solo strato tecnico-normativo rischierà di essere “una risposta alla ricerca della sua domanda” o, con più severa conseguenza, un “fine in sé”.